Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio›Titolo II
Art. 18
Decadenza
In vigore dal 24 dic 1987
I consiglieri che senza giustificazione non partecipino alle riunioni ordinarie del consiglio direttivo per tre sedute consecutive e nel corso dello stesso anno solare, possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio direttivo stesso può mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.
Della decadenza viene data subito comunicazione, ai fini della sostituzione, al Ministero della pubblica istruzione e agli organi competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-18