Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio›Titolo I
Art. 4
Rapporti
In vigore dal 24 dic 1987
Per il perseguimento delle finalità di cui all' del presente statuto e in relazione alle attività di cui all', l'Istituto, nelle forme previste dalla legge, stabilisce rapporti:
a) con la scuola nelle sue articolazioni amministrative e con gli organismi scolastici territoriali;
b) con università e istituti di ricerca;
c) con la regione e gli enti locali;
d) con le componenti sociali, professionali, del mondo della produzione e del lavoro interessate.
L'Istituto inoltre per l'attuazione dei propri progetti si avvale, nelle forme previste dalla legge, della collaborazione di persone, gruppi ed enti a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento a quelli operanti nella Comunità europea.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-4