Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio›Titolo I
Art. 3
Attività
In vigore dal 24 dic 1987
L'istituto per attuare le finalità di cui all'articolo secondo del presente statuto, in una visione coordinata delle attività di documentazione, ricerca, sperimentazione e aggiornamento, in conformità dei compiti previsti dagli del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419:
a) raccoglie materiale di documentazione, seleziona ed elabora il materiale raccolto, cura la diffusione delle informazioni mantenendo costanti collegamenti con le altre istituzioni interessate alla documentazione in campo educativo;
b) conduce e promuove la ricerca sul piano conoscitivo ed applicativo anche ai fini della sperimentazione, nel quadro di una visione programmata delle innovazioni educative;
c) promuove la sperimentazione con attività di consulenza, assistenza e analisi dei risultati, sia sul piano metodologico-didattico, sia in riferimento agli ordinamenti e alle strutture;
d) promuove iniziative di aggiornamento sia come processo permanente di qualificazione della professionalità del personale direttivo e docente, sia come stimolo all'innovazione educativa sia come concorso alla ricerca pedagogica interdisciplinare; assume altresì iniziative e fornisce strumenti per coordinare le attività di aggiornamento; sviluppa tali iniziative nel quadro della programmazione dei progetti di sperimentazione in collaborazione con le istituzioni scolastiche, i distretti e gli altri organismi territoriali, favorisce a tal fine lo sviluppo di attività decentrate per l'aggiornamento.
Ferme restando l'unicità della struttura dell'Istituto e la collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attività dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano ove possibile, a uffici o istituzioni scolastiche già esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-3