Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del LazioTitolo II

Art. 7

Consiglio direttivo

In vigore dal 24 dic 1987
Il consiglio direttivo: a) è composto da quindici membri scelti e nominati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; i componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio; b) sovraintende collegialmente alla direzione tecnica e amministrativa dell'istituto; c) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonché il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; d) designa, tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale ispettivo, direttivo e docente comandato presso l'Ente, i responsabili delle sezioni; designa altresì tra i propri membri il consigliere delegato a firmare congiuntamente con il presidente e il segretario le reversali e i mandati; e) delibera annualmente il programma delle attività con l'indicazione delle relative spese; f) opera per il perseguimento e la promozione delle finalità ed attività indicate negli del presente statuto; g) assicura il necessario coordinamento tra sezioni e servizi e ne programma complessivamente le attività; h) elegge tra i suoi membri un vice-presidente che in caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce; i) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; l) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; m) autorizza il presidente a ricevere legati, ad accettare eredità o donazioni e ad acquistare immobili; n) delibera le modifiche al presente statuto nonché l'ordinamento interno dell'Istituto con apposito regolamento in cui sono previsti anche gli organi ausiliari e di supporto e la disciplina delle specifiche competenze; o) propone al Ministero della pubblica istruzione i nominativi degli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi e chiede a tal fine l'autorizzazione; p) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonché sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; q) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; r) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; s) stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; t) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; u) designa l'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; v) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni; z) adotta ogni altra deliberazione, anche di natura finanziaria occorrente per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, eccetto quelle previste ai punti i), m), q), r) e v) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera n), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato. Il presidente ed il vice-presidente nella prima votazione sono eletti a maggioranza assoluta dei membri in carica. Qualora occorressero successive votazioni sono eletti a maggioranza assoluta dei membri presenti. Analogamente si procede per l'elezione del delegato a partecipare alla conferenza dei presidenti di cui alla lettera c).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-7

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