Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio›Titolo I
Art. 5
Attrezzature
In vigore dal 24 dic 1987
L'Istituto per l'assolvimento delle proprie finalità e per lo sviluppo adeguato delle attività promosse dalle sezioni e dai servizi, di cui al successivo titolo secondo, si doterà di proprie attrezzature.
Potrà inoltre avvalersi, su richiesta e tramite convenzioni, di servizi, di locali, di attrezzature e di dotazioni che enti ed istituti di cui ai punti a), b) e c) dell' del presente statuto mettano a disposizione.
L'istituto, in accordo con gli organismi competenti, favorirà un utilizzo programmato di tutte le attrezzature ed i servizi esistenti nel territorio regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-5