Art. 9

Indulto per le pene accessorie

In vigore dal 16 dic 1986
1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-16;865#art-9

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