Art. 9
Indulto per le pene accessorie
In vigore dal 16 dic 1986
1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-16;865#art-9