Art. 6

Indulto

In vigore dal 16 dic 1986
1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. 2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato, ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, o all'art. 89 (vizio parziale di mente) del codice penale, nonché per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dall'art. 186 e dal secondo comma dell'art. 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all'art. 198 del codice penale militare di pace o quella di cui all'art. 62, n. 1, del codice penale. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall', comma 1, lettera b), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione. Nella valutazione dei precedenti penali di cui alla richiamata lettera b) del comma 1 dell', non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto. 4. La misura dell'indulto è di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che sono affetti da invalidità permanente non inferiore al 71 per cento, secondo la tabella prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1980, in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18. 5. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall' della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall' della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del comma terzo del citato la pena condonata è equiparata a quella espiata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-16;865#art-6

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