Art. 8
Esclusioni oggettive dall'indulto
In vigore dal 16 dic 1986
1. L'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);
2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);
3) 270-bis, comma primo (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
6) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
9) 286 (guerra civile);
10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali);
11) 289-bis, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
12) 306 (banda armata);
13) 314 (peculato);
14) 315 (malversazione a danno di privati);
15) 317 (concussione);
16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
17) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da più persone riunite;
18) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilita);
20) 422 (strage);
21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);
23) 430 (disastro ferroviario);
24) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
25) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);
26) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
28) 438 (epidemia);
29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
30) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);
31) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);
32) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);
33) 519 (violenza carnale);
34) 521 (atti di libidine violenti);
35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell' del presente decreto;
36) 628, comma terzo (rapina aggravata);
37) 629, comma secondo (estorsione aggravata);
38) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
39) 648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione).
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:
1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari);
2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell' del presente decreto;
3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell' del presente decreto;
4) 215 (peculato militare);
5) 216 (malversazione a danno di militari);
6) 217 (peculato e malversazione del portalettere).
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:
1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante disposizioni penali per i militari del Corpo della guardia di finanza;
2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sostituito dall' della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;
3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 74, e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
4) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall' della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto ;
5) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, concernente l'attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete.
d) per i reati finanziari;
e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all' della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni del presente decreto, determinando la quantità di pena condonata.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-16;865#art-8