Art. 11
Revoca dell'indulto
In vigore dal 16 dic 1986
1. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-16;865#art-11