Art. 4
Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia
In vigore dal 16 dic 1986
1. L'amnistia non si applica:
a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o professionalità non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;
b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o più condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi.
2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:
a) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;
b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;
c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie.
3. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-16;865#art-4