Art. 5

In vigore dal 3 mag 1987
1. Il primo comma dell'art. 11 del regio decreto 15 ottobre 1931 è sostituito dal seguente: "Il bilancio di previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e l'erogazione delle spese ed è approvato, previo esame da parte del collegio dei revisori, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce". 2. Nel quarto e nel quinto comma dello stesso articolo la locuzione "collegio dei sindaci" è sostituita dall'altra "collegio dei revisori". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato GORIA, Ministro del tesoro VISENTINI, Ministro delle finanze PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste FORMICA, Ministro del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1987 Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-12;1089#art-5

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