Art. 5
In vigore dal 3 mag 1987
1. Il primo comma dell'art. 11 del regio decreto 15 ottobre 1931 è sostituito dal seguente:
"Il bilancio di previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e l'erogazione delle spese ed è approvato, previo esame da parte del collegio dei revisori, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce".
2. Nel quarto e nel quinto comma dello stesso articolo la locuzione "collegio dei sindaci" è sostituita dall'altra "collegio dei revisori".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GORIA, Ministro del tesoro
VISENTINI, Ministro delle finanze
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FORMICA, Ministro del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 16
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-12;1089#art-5