Art. 4
In vigore dal 3 mag 1987
2. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da tre membri, di cui due funzionari rappresentanti rispettivamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro, ed il terzo designato dalle associazioni nazionali dei produttori di conserve alimentari.
I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
Il collegio dei revisori effettua il riscontro amministrativo-contabile della gestione finanziaria; redige apposite relazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo; effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre e può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-12;1089#art-4