Art. 2
In vigore dal 3 mag 1987
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, le parole "dura in carica tre anni" sono sostituite dalle parole "è nominato fino al rinnovo del consiglio di amministrazione e dura in carica fino alla nomina del successore".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-12;1089#art-2