Art. 3
In vigore dal 3 mag 1987
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, è sostituito dal seguente:
". - Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da:
1) un funzionario di ciascuno dei seguenti Ministeri:
industria, commercio e artigianato, agricoltura e foreste, sanità, commercio con l'estero;
2) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
3) tre produttori di conserve alimentari animali;
4) otto produttori di conserve alimentari vegetali;
5) tre rappresentanti delle società cooperative produttrici di conserve alimentari, di cui uno in rappresentanza del settore delle conserve animali.
Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
La nomina dei componenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) è fatta, su designazione delle associazioni dei produttori a carattere nazionale, tra titolari di imprese produttrici individuali, presidenti, amministratori delegati o consiglieri di amministrazione di società di capitali o soci delle altre società o direttori di stabilimento di produzione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-12;1089#art-3