Art. 1

In vigore dal 3 mag 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, contenente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari; Visto il regio decreto 15 ottobre 1931 con cui è stato approvato lo statuto dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'istituto nazionale per le conserve alimentari; Ritenuta la necessità di modificare la composizione e la durata degli organi sociali per meglio adeguarli alle nuove esigenze della politica agro-industriale e per garantire anche una maggiore presenza delle organizzazioni nazionali cooperative; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero; EMANA il seguente decreto: . 1. L' del regio decreto 15 ottobre 1931 è sostituito dal seguente: ". - Sono organi dell'Istituto: il presidente; il consiglio di amministrazione; il comitato esecutivo; il collegio dei revisori".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-12;1089#art-1

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