Art. 5

In vigore dal 6 gen 1987
È fatto obbligo al personale ammesso a frequentare i corsi previsti dal presente decreto, di osservare, pena l'esclusione dal corso, le modalità di frequenza stabile nel programma di ogni singolo corso. Alla fine di ogni corso avrà luogo un esame teorico-pratico, da svolgersi con una tesi scritta ed un colloquio diretta ad accertare il profitto conseguito durante la frequenza del corso. Tale valutazione verrà espressa mediante attribuzione del voto. Le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico, nonché ogni altra disposizione di attuazione saranno precisate dal programma dei corsi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1986 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 45
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;883#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo