Art. 1
In vigore dal 6 gen 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l', secondo comma;
Visto l'art. 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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L'utilizzazione annuale di centocinquanta ore di permesso retribuito prevista dall', secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all'art. 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore, è disciplinata dalle norme contenute negli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;883#art-1