Art. 4
In vigore dal 6 gen 1987
Il permesso di centocinquanta ore retribuite per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo o di secondo grado, può essere concesso una sola volta a ciascun dipendente rispettivamente per non più di due o tre anni, entro i limiti di un contingente determinato annualmente con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative.
Il permesso di cui al precedente comma può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per l'aggiornamento di cui ai precedenti articoli, purchè non vengano superate complessivamente le centocinquanta ore annuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;883#art-4