Art. 2

In vigore dal 6 gen 1987
Il Ministero della pubblica istruzione provvede direttamente, sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, all'organizzazione dei corsi di aggiornamento e coordina lo svolgimento dei corsi che vengono istituiti dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, nonché dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determina il programma generale dei corsi nazionali indicando le sedi, i periodi di svolgimento ed il numero dei posti disponibili per ogni singola istituzione universitaria. Le università, gli istituti di istruzione universitaria e le opere suindicate, sentiti gli organi accademici, gli organismi competenti e le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative, comunicano al Ministero della pubblica istruzione ed alle altre istituzioni universitarie entro il 15 novembre di ogni anno, i corsi nazionali della durata non superiore a centocinquanta ore che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo. Per ogni singolo corso le università, gli istituti di istruzione universitaria nonché le opere universitarie sopracitate, invieranno un programma dettagliato con l'indicazione del numero delle ore impegnate, del periodo di svolgimento, della necessaria disponibilità finanziaria di bilancio, nonché del numero dei posti destinati al personale in servizio presso l'amministrazione che organizza il corso e di quelli riservati al personale proveniente da altre sedi. Il Ministero della pubblica istruzione può intervenire con l'erogazione di eventuali contributi.
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