Art. 3

In vigore dal 6 gen 1987
Il personale che si trovi nelle condizioni previste per ciascun corso, può presentare domanda di ammissione in carta semplice all'amministrazione universitaria di appartenenza. Qualora i corsi si tengano presso sede universitaria diversa da quella di appartenenza, le domande accolte vengono trasmesse, per il tramite gerarchico, all'amministrazione che organizza il corso. L'ammissione ai corsi viene disposta nel limite dei posti previsti e tenuto conto delle esigenze dei vari uffici. A parità di condizioni di ammissibilità, verrà data la precedenza a coloro che non abbiano frequentato altri corsi dello stesso tipo. In ogni caso, non saranno prese in considerazione richieste di partecipazione di personale che abbia frequentato uno stesso corso nei due anni precedenti o comunque un corso per il quale non siano intervenute successive sostanziali modifiche di programma. Per alcune qualifiche funzionali o profili professionali, possono essere previste forme di aggiornamento a distanza o per corrispondenza che, comunque, comportino periodi di applicazione pari a centocinquanta ore all'anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;883#art-3

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Art. 3 Utilizzazione annuale di ore di permesso retribuito per l'aggiornamento professionale e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Testo vigente | Portale Normativo