Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo III

Art. 62

Esecuzione dei lavori in economia

In vigore dal 28 mag 1987
I lavori in economia possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri o apposita ente noleggiati e con personale dell'osservatorio; b) a cottimo fiduciario mediante affidamento dei lavori ad imprese o a persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esecuzione dei lavori in economia (Art. 62 Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.) — Testo vigente | Portale Normativo