Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo III

Art. 57

Cauzione

In vigore dal 28 mag 1987
A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-57

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