Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Titolo III
Art. 57
Cauzione
In vigore dal 28 mag 1987
A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.
Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-57