Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo III

Art. 54

Trattativa privata

In vigore dal 28 mag 1987
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso: 1) quando l'asta o la licitazione privata non sia stata aggiudicata; 2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero quando la natura dei beni non consente il ricorso ad una pubblica gara; 3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici richiesti; 4) per l'acquisto all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire; 5) per l'acquisto o la locazione di immobili; 6) quando trattasi di forniture o lavori di importi non superiori a lire 40 milioni; 7) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione per importi non superiori a lire 100 milioni, con deliberazione motivata del consiglio direttivo; per importi superiori a lire 100 milioni la deliberazione deve riportare l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione. Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 6) e 7) devono essere interpellate almeno tre imprese. I contratti di cui al punto 5) devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale ovvero di altro organismo tecnico da individuarsi o costituirsi con provvedimento del consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-54

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