Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Titolo III
Art. 54
54 / 70Trattativa privata
In vigore dal 28 mag 1987
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quando l'asta o la licitazione privata non sia stata aggiudicata;
2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita
da privativa industriale ovvero quando la natura dei beni non consente il ricorso ad una pubblica gara;
3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici richiesti;
4) per l'acquisto all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire;
5) per l'acquisto o la locazione di immobili;
6) quando trattasi di forniture o lavori di importi non superiori a lire 40 milioni;
7) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione per importi non superiori a lire 100 milioni, con deliberazione motivata del consiglio direttivo; per importi superiori a lire 100 milioni la deliberazione deve riportare l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 6) e 7) devono essere interpellate almeno tre imprese.
I contratti di cui al punto 5) devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale ovvero di altro organismo tecnico da individuarsi o costituirsi con provvedimento del consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-54