Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Titolo III
Art. 51
Svolgimento delle gare
In vigore dal 28 mag 1987
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.
Apposita commissione nominata dal direttore procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.
La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione, nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-51