Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Titolo III
Art. 46
Ambito di applicazione
In vigore dal 28 mag 1987
Le norme del presente titolo non si applicano all'attività contrattuale disciplinata da specifiche leggi aventi per destinatari gli osservatori.
Per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione di opere edilizie, si applicano le norme sull'edilizia universitaria, nonché quelle relative alla realizzazione di opere pubbliche di conto dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-46