Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Titolo II
Art. 42
Ricognizione dei beni mobili
In vigore dal 28 mag 1987
Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-42