Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Titolo II
Art. 44
Automezzi
In vigore dal 28 mag 1987
Il consegnatario degli automezzi ne controlla l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano
oggetto di apposita registrazione.
Il consegnatario provvede ogni mese alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-44