Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo II

Art. 39

Inventario dei beni mobili

In vigore dal 10 lug 1987
L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) il luogo in cui si trovano; b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; c) la quantità e il numero; d) il valore. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-39

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Inventario dei beni mobili (Art. 39 Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.) — Testo vigente | Portale Normativo