Art. 44 · Automezzi
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo II

Art. 44

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Automezzi

In vigore dal 28 mag 1987
Il consegnatario degli automezzi ne controlla l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano oggetto di apposita registrazione. Il consegnatario provvede ogni mese alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-44