Art. 42 · Ricognizione dei beni mobili
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo II

Art. 42

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Ricognizione dei beni mobili

In vigore dal 28 mag 1987
Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-42