Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo III

Art. 61

Spese in economia

In vigore dal 28 mag 1987
Possono essere effettuate in economia, dal direttore dell'osservatorio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio le seguenti spese: 1) manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti; 2) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti; 3) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione; 4) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono; 5) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonché stampe di tabulati circolari e simili; 6) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri; 7) trasporti, spedizioni e facchinaggi; 8) pulizie e disinfestazione straordinarie di locali; 9) provviste di effetti di corredo al personale dipendente; 10) spese di rappresentanza; 11) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature; 12) spese relative a convegni nazionali ed internazionali organizzati dall'osservatorio. Per ciascuna specie di spesa il consiglio direttivo stabilisce con apposita deliberazione il limite di somma che non potrà eccedere quindici milioni di lire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-61

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Spese in economia (Art. 61 Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.) — Testo vigente | Portale Normativo