Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Titolo IV
Art. 67
Entrata in vigore
In vigore dal 28 mag 1987
Il presente regolamento si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 1987.
La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, deve essere effettuata entro tre anni dalla sua applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-67