Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoTitolo IV

Art. 67

Entrata in vigore

In vigore dal 28 mag 1987
Il presente regolamento si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 1987. La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, deve essere effettuata entro tre anni dalla sua applicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-67

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Entrata in vigore (Art. 67 Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.) — Testo vigente | Portale Normativo