Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Titolo IV
Art. 70
Attività di ricerca e consulenza
In vigore dal 28 mag 1987
Le attività di ricerca e consulenza di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, sono eseguite previa stipula, da parte del direttore dell'osservatorio, di apposito contratto o convenzione deliberato dal consiglio direttivo dell'osservatorio stesso.
Alle attività di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-70