Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Titolo IV
Art. 68
Responsabilità ed obbligo di denunzia
In vigore dal 28 mag 1987
Il direttore dell'osservatorio che venga a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al direttore, la denunzia è fatta dal consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-68