Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Titolo III
Art. 62
62 / 70Esecuzione dei lavori in economia
In vigore dal 28 mag 1987
I lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri o apposita ente noleggiati e con personale dell'osservatorio;
b) a cottimo fiduciario mediante affidamento dei lavori ad imprese o a persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-62