Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Capo V
Art. 25
Sistema delle scritture
In vigore dal 10 lug 1987
L'osservatorio tiene le seguenti scritture:
a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, la somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui;
e) i registri degli inventari.
Le scritture indicate alle lettere a) e e) del precedente primo comma devono essere numerate e vidimate dal direttore dell'osservatorio prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per registri.
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AGGIORMENTO
L'avviso di rettifica in G.U. 10/07/1987, n. 159 ha disposto che "alla pag. 6, all', lettera e), terzo rigo, dove è scritto:"la somme", leggasi: "le somme"; lettera d), ultimo rigo, dopo l'espressione "competenza" inserire ",";"
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-25