Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoCapo VI

Art. 26

Deliberazione del conto consuntivo

In vigore dal 28 mag 1987
Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Il conto consuntivo è predisposto dal direttore dell'osservatorio, coadiuvato dalla giunta, entro il 15 marzo di ciascun anno ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze del conto stesso con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione. Al predetto conto è allegata la relazione del direttore dell'osservatorio nella quale dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti: a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio; b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio; c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei debiti o dei crediti; d) i risultati generali del conto economico. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio direttivo dell'osservatorio entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso per l'approvazione entro trenta giorni dalla data di deliberazione al Ministero della pubblica istruzione e per conoscenza a quello del tesoro, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-26

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Deliberazione del conto consuntivo (Art. 26 Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.) — Testo vigente | Portale Normativo