Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Capo VI
Art. 26
Deliberazione del conto consuntivo
In vigore dal 28 mag 1987
Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.
Il conto consuntivo è predisposto dal direttore dell'osservatorio, coadiuvato dalla giunta, entro il 15 marzo di ciascun anno ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze del conto stesso con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.
Al predetto conto è allegata la relazione del direttore dell'osservatorio nella quale dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:
a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;
b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio;
c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei debiti o dei crediti;
d) i risultati generali del conto economico.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio direttivo dell'osservatorio entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso per l'approvazione entro trenta giorni dalla data di deliberazione al Ministero della pubblica istruzione e per conoscenza a quello del tesoro, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-26