Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Capo IV
Art. 23
Gestione del fondo per piccole spese
In vigore dal 28 mag 1987
Il direttore dell'osservatorio può essere dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo determinato dal consiglio direttivo e, comunque, di importo non superiore a L. 3.000.000 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali, nonché di periodiche pubblicazioni e simili, delle spese di rappresentanza, ciascuna d'importo non superiore a L.
300.000.
Possono altresì gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e indennità di missione, ove non sia possibile provvedervi con mandati, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di cassa.
Alla fine dell'esercizio il direttore restituisce il fondo di cui al primo comma, mediante versamento all'istituto cassiere.
Tutte le operazioni eseguite sono annotate in un apposito registro, numerato e vidimato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-23