Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoCapo III

Art. 21

Inestinzione dei mandati di pagamento

In vigore dal 28 mag 1987
I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'osservatorio per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui. I mandati di pagamenti collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'osservatorio per la riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento in conto residui per le quote non pagate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-21

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