Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Capo III
Art. 17
Liquidazione della spesa
In vigore dal 28 mag 1987
La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo , della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei titoli o dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-17