Art. 25 · Sistema delle scritture
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoCapo V

Art. 25

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Sistema delle scritture

In vigore dal 10 lug 1987
L'osservatorio tiene le seguenti scritture: a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere; b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare; c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, la somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui; e) i registri degli inventari. Le scritture indicate alle lettere a) e e) del precedente primo comma devono essere numerate e vidimate dal direttore dell'osservatorio prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per registri. --------------- AGGIORMENTO L'avviso di rettifica in G.U. 10/07/1987, n. 159 ha disposto che "alla pag. 6, all', lettera e), terzo rigo, dove è scritto:"la somme", leggasi: "le somme"; lettera d), ultimo rigo, dopo l'espressione "competenza" inserire ",";"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-25