Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo IV
Art. 36
Varie
In vigore dal 16 ago 1986
All'amministrazione e al funzionamento del convitto di cui al precedente provvede il servizio affari generali, del personale e logistici secondo le disposizioni vigenti in materia.
Al convitto sono ammessi i frequentatori dei corsi di alta formazione e di aggiornamento.
I frequentatori residenti a Roma possono chiedere di essere esonerati dal convitto. L'autorizzazione è concessa dal direttore della Scuola, tenuto conto delle esigenze didattiche e funzionali dell'istituto. Analoga autorizzazione può essere concessa ai frequentatori in occasione delle festività anche infrasettimanali dell'attività didattica.
Compatibilmente con la ricettività delle strutture, i funzionari e gli ufficiali e il personale in servizio presso la Scuola possono essere autorizzati, su esplicita richiesta, dal direttore della
Scuola ad usufruire del vitto, a pagamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
L'agente incaricato della riscossione di detti proventi versa giornalmente la somma introitata all'apposito capitolo dell'entrata ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Presso la Scuola è istituito un centro stampa e riproduzione che provvede a soddisfare le esigenze di predisposizione della documentazione e delle pubblicazioni necessarie per ciascuna delle materie di insegnamento e per le attività didattiche e culturali dell'istituto.
Il centro di cui al precedente comma dipende dal servizio studi, ricerche e corsi. Presso di esso viene stampata la rivista trimestrale della Scuola, diretta dal direttore della Scuola e in cui sono riportati saggi, articoli, note, legislazione, giurisprudenza e quanto altro possa contribuire ad elevare la preparazione professionale dei frequentatori.
Presso il centro stampa sono altresì riprodotti quei lavori originali dei frequentatori che a giudizio unanime del direttore della Scuola e del collegio dei docenti meritino la pubblicazione.
Salvo quanto previsto dall' del presente regolamento, alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701.
Il Ministro dell'interno
SCALFARO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-36