Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo IV
Art. 31
Dotazioni della Scuola e spese per il funzionamento
In vigore dal 16 ago 1986
Nelle spese per il funzionamento della Scuola sono comprese quelle relative ai compensi ai docenti per le attività didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali, nonché quelle concernenti ogni altra attività didattica; l'ordinaria manutenzione dei locali, arredi, infrastrutture; la pubblicazione di dispense; l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e l'incremento del patrimonio della biblioteca; i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi; la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto; le attività di rappresentanza; la manutenzione delle attrezzature dei laboratori e del centro stampa e riproduzione.
Alle altre spese eventualmente occorrenti si provvede ordinariamente con i fondi stanziati nei diversi capitoli amministrati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
Le dotazioni iniziali di locali, arredi, infrastrutture, laboratori, mezzi e strumenti, compresi il centro stampa e riproduzione, la biblioteca, i sussidi audiovisivi e quanto altro occorrente per il regolare inizio dell'attività della Scuola e dell'annesso convitto sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno e le relative spese gravano sui fondi stanziati per il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-31