Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo IV
Art. 32
Testi di studio e sussidi didattici
In vigore dal 16 ago 1986
La Scuola fornisce ai frequentatori e agli uditori i testi di studio e mette a disposizione le attrezzature utili e necessarie per l'insegnamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-32