Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo IV
Art. 34
Convitto
In vigore dal 16 ago 1986
Nella Scuola è costituito un convitto presso il quale si provvede a fornire vitto e alloggio al personale che al medesimo viene ammesso secondo quanto previsto dal successivo .
Il vitto e l'alloggio sono forniti gratuitamente ai frequentatori dei corsi di alta formazione e di aggiornamento.
Nella concessione dell'indennità di missione si tiene conto della fornitura gratuita di vitto e alloggio secondo le vigenti norme in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-34