Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo IV

Art. 34

Convitto

In vigore dal 16 ago 1986
Nella Scuola è costituito un convitto presso il quale si provvede a fornire vitto e alloggio al personale che al medesimo viene ammesso secondo quanto previsto dal successivo . Il vitto e l'alloggio sono forniti gratuitamente ai frequentatori dei corsi di alta formazione e di aggiornamento. Nella concessione dell'indennità di missione si tiene conto della fornitura gratuita di vitto e alloggio secondo le vigenti norme in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-34

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Convitto (Art. 34 Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo