Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo III
Art. 26
Doveri dei frequentatori e degli uditori
In vigore dal 16 ago 1986
I frequentatori e gli uditori dei corsi sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni impartite per il buon andamento dell'attività didattica, di studio e ricerca, nonché degli altri servizi generali messi a loro disposizione.
Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'integrità dei locali, degli arredi, dei beni e delle infrastrutture della Scuola. Hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività didattiche alle quali sono ammessi osservando l'orario stabilito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-26