Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo III
Art. 23
Attività didattica dei docenti
In vigore dal 16 ago 1986
I docenti nell'espletamento dell'incarico loro conferito, si attengono agli indirizzi didattici, al calendario programma dei corsi ed agli orari stabiliti.
Sono tenuti a prestare la loro collaborazione con diligenza e puntualità, riferendo al direttore del servizio studi, ricerche e corsi sull'andamento delle lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti, visite e viaggi di istruzione nei quali sono impegnati nonché sul profitto dei frequentatori e su ogni novità che ritengono degna di menzione.
I docenti hanno diritto ai compensi e rimborsi spese secondo quanto stabilito dal precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-23