Titolo VI
Art. 66
Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati
In vigore dal 9 giu 2022 al 31 dic 2026
1. I soggetti indicati nell', lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali
giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell';
c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;
e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.
3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-66