Titolo VI
Art. 64
Attestazione degli estremi di registrazione degli atti
In vigore dal 1 lug 1986 al 31 dic 2026
1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro
formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-64